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Work for equity: contratti e clausole per startup innovative e mentor

COLLABORARE PER STARTUP INNOVATIVE E RICEVERE IN CAMBIO QUOTE DELLA SOCIETÀ: È IL WORK FOR EQUITY, LO STRUMENTO PER REGOLARE LA COLLABORAZIONE TRA STARTUP INNOVATIVE E IL MENTOR.

Se siete i fondatori di startup innovative o se ne siete il mentor, e volete stipulare un “contratto di mentoring”, sapete bene che in Italia non vi è una normativa vigente che regoli il rapporto di mentorship, non essendo previsto un contratto tipico.

Una delle principali criticità in questa tipologia di rapporti si rinviene nella scelta della forma di remunerazione, dovuta all’iniziale ristrettezza economica delle startup. Sorge pertanto l’esigenza di trovare strumenti alternativi di pagamento. Tra questi, una valida soluzione potrebbe essere la formula del work for equity.

Per work for equity si intende lo strumento alternativo di pagamento, riconducibile al conferimento d’opera o di credito, pensato per quelle situazioni in cui, i fondatori di startup innovative, i soci o altri professionisti, e nel caso di specie il mentor, collaborano con società innovativa, e percepiscono il loro compenso, integralmente o in parte, tramite una partecipazione al capitale, con importanti benefici fiscali per il mentor stesso.

Come funziona il work for equity?

Le startup innovative che vogliono remunerare il mentor con la formulawork for equity, emettono in suo favore quote, azioni, strumenti finanziari partecipativi. Dunque, tale forma di remunerazione consiste in opzioni d’acquisto o di sottoscrizione di partecipazioni, da negoziare e regolare in un apposito contratto, che possiamo definire di “mentoring”.

Per comprendere aspetti e benefici del modello work for equity, abbiamo fatto una chiacchierata con Luca Rossi, avvocato e legal mentor di Skill for Equity, che ci ha fornito una panoramica su come iniziare a regolare il rapporto di lavoro tra startup e mentor.

Quale la procedura da seguire per regolare la collaborazione?

  • Definire i contratti tra le startup e il mentor.
  • Individuare e pianificare le attività che il mentor deve svolgere, e ove previsto gli obiettivi da raggiungere.
  • Subordinare il diritto di acquisto ad una scadenza fissa, ovvero, al raggiungimento di un determinato obiettivo.
  • Verificare l’effettiva valorizzazione della società e definire il valore economico della prestazione del mentor in una somma determinata, ovvero, in misura percentuale rispetto al capitale sociale.

Una volta stabilite le condizioni della collaborazione e di ingresso in società, occorre negoziare quali potrebbero essere le clausole contrattuali relative alla circolazione delle quote.

Quali clausole contrattuali devono essere discusse con il mentor?

  • Le cosiddette clausole contrattuali way out (si intende il meccanismo con cui un socio regola il proprio disinvestimento in una società), adottate per consentire alle startup innovative di stabilire, già contrattualmente, quando il mentor può vendere le proprie quote tramite una serie di profili di eventi.
  1. Put Option: riguarda il diritto del socio di poter vendere la quota in un determinato momento a un determinato prezzo agli altri soci, che reciprocamente si obbligano.
  2. Lock up: riguarda la trasferibilità delle quote, prevedendo nei confronti del mentor il divieto di  vendere le quote per un determinato periodo di tempo.
  3. Drag Along: la cosiddetta clausola di co-vendita prevede l’obbligo di vendita delle quote da parte del mentor quando un terzo intende acquisire il 100% della società.
  4. Tag Along: Diversamente dalla precedente ipotesi, quando il socio di maggioranza vuole vendere le quote a un terzo, il socio di minoranza, in questo caso il mentor, avrà diritto di poter vendere a sua volta le proprie quote a sua tutela.

Cosa accade a livello societario in caso di inadempimento del mentor ?

Il mentor, divenuto socio, non può essere escluso dalla società, in caso di inadempienza della sua attività, a meno che non ci siano motivi gravi. Però, anche in questo caso, si associano al rapporto sottoscritto eventuali clausole contrattuali:

  • un’opzione di acquisto a favore dei soci, tramite la quale in caso di inadempimento del mentor, i soci hanno diritto a riacquistare le quote, e reciprocamente il mentor si obbliga a venderle a costoro ad un determinato prezzo; Opzione di vendita in favore del mentor, attraverso il quale il mentor, in caso di inadempimento della società o dei soci, ha diritto di vendere le proprie quote ai soci ad un determinato prezzo, che reciprocamente si obbligano ad acquistarle.

Altra clausola che può essere inserita nel modello work for equity, che riguarda i contratti di investimento e non il contratto di mentoring, è la clausola di antidiluizione:

  • nel caso in cui subentrasse nella startup un investitore, generalmente avviene un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, che genera automaticamente la diminuzione proporzionale delle quote dei soci; questa clausola consente di bilanciare tale operazione. I soci, cioè, si impegnano a cedere proporzionalmente le quote in questo caso al mentor, per fa sì che la sua quota rimanga immune.

Per concludere: il contratto di mentoring, oltre ai rapporti societari, deve stabilire anche la durata e la tipologia della collaborazione, nonché, le condizioni del contratto di opzione, ed eventuali diritti di ulteriori acquisizioni di quote.

Regolare tutti gli aspetti contrattuali e pensare in anticipo quali problematiche si potrebbero avere col mentor, consente di avere una tutela contrattuale efficace, in considerazione del fatto che non c’è una normativa puntuale che regoli questo tipo di rapporti” consiglia Luca Rossi.  

Infine, un suggerimento: “È efficace regolare non solo il meccanismo di entrata, ma soprattutto il meccanismo di controllo di uscita del mentor, in modo da prevedere in anticipo i modi con cui disporre successivamente delle quote“.

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